Decreto dignità: più problemi che opportunità
Il 12 agosto è entrato in vigore il nuovo testo del Decreto Dignità (convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 dal Parlamento con la Legge) che ha notevolmente ridefinito alcune importanti regole riguardanti il mondo del lavoro. Novità significative riguardano i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro a scopo di somministrazione che vengono qui riassunti per punti.
DURATA MASSIMA PER I CONTRATTI A TERMINE
Con la nuova normativa la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato (sia a scopo di somministrazione che diretti) non potrà superare: – 12 mesi per ogni singolo contratto senza necessità di apporre alcuna causale (proroghe comprese); – Dai 12 e fino a un massimo 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi*, con causale; – La durata massima non può comunque superare i 24 mesi, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.
CAUSALI
Uno degli aspetti che più contrassegnano la nuova normativa è la modifica all’articolo 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015. Sarà infatti obbligatorio apporre la causale per tutti i contratti superiori ai 12 mesi (sia di durata inziale che per effetto di successive proroghe) e per ciascun rinnovo anche se inferiori alla predetta durata. Tale obbligo non ricade però sui contratti stagionali.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE INPS DELLO 0,5% PER OGNI RINNOVO
È previsto un incremento della contribuzione pari allo 0,5% per ciascun rinnovo. Per i soli contratti a tempo determinato, il numero massimo di proroghe passa da 5 a 4.
LIMITI QUANTITATIVI
È previsto un limite massimo per i contratti a tempo determinato del 20% che sale al 30% nel caso in cui ci siano dei contratti di somministrazione (come somma dei due istituti). Salvo quanto diversamente indicato dai contratti collettivi. Non fanno comunque mai computo i c.d. lavoratori svantaggiati con contratto a scopo di somministrazione.
PERIODO TRANSITORIO
Fino al 31/10/2018 è prevista una fase transitoria per tutti i rinnovi e le proroghe sottoscritti fino a tale data. Questa fase esclude le causali (in caso di rinnovo) ed innalza la durata massimo fino a 36 mesi (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi).
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
È stato esteso lo sgravio contributivo del 50% per le assunzioni degli under 35 fino al 2020.
* N.B.: Si ha la proroga di un contratto quando, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l’iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto (circolare ministero del lavoro n. 18 del 30 luglio 2014).
CONCLUSIONI
Gli effetti del Decreto Dignità non sono al momento previdibili in modo preciso. Una cosa però si può prevedere senza timori di smentite: aumenterà la mobilità dei lavoratori, l’occupazione a Tempo Determinato sarà maggiormente precaria, l’obiettivo di trasformare i Tempi Determinati in Tempi Indeterminati ben difficilmente sarà raggiunto.
Nei periodi di sospensione tra un lavoro e l’altro (che è ipotizzabile aumenteranno) sarà decisivo per i giovani e meno giovani incrementare le proporie conoscenze e competenze, approfittando delle occasioni di frequantare i tanti corsi di formazione – anche gratuiti – che vengono offerti.
Perché la sfida si vince non solo con la costanza e il coraggio, soprattutto con le competenze che si possono offrire a chi è alla ricerca di lavoratori.
E.B.